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Casa Emmaus società cooperativa sociale

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Le offerte all’associazione Casa Emmaus di Iglesias sono deducibili dal reddito imponibile e godono di altre agevolazioni.

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DONAZIONI DI BENI AI SENSI DEL DLGS 460/97 ART. 13

Le aziende possono effettuare erogazioni liberali in merci alle ONLUS.
Per le donazioni in merci (vale a dire beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa) si hanno importi della donazione agevolata fiscalmente diversi a seconda del tipo di merce.
Per i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (ad esclusione delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici donati in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale) che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, le donazioni alle Onlus non sono considerate ricavi fino ad un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato. I predetti beni per l’impresa si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Per le offerte, invece, in derrate alimentari e prodotti farmaceutici donati in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, non sono previsti limiti di importo.
Occorre effettuare alcuni adempimenti per questo tipo di donazioni:
– l’impresa deve inviare una raccomandata a.r. all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare ogni singola donazione; nel caso in cui la singola donazione di merci superi il valore di € 5.164,57 la raccomandata va inviata anche al locale comando della Guardia di Finanza. Tale raccomandata non è richiesta, anche se consigliabile, qualora si tratti di donazione di beni facilmente deperibili e di modico valore.
La raccomandata deve pervenire (attenzione si fa riferimento alla data di arrivo e non di spedizione) agli uffici finanziari almeno 5 giorni prima della consegna della merce all’associazione;
– annotazione da parte dell’impresa, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, nei registri IVA oppure in apposito prospetto sostitutivo degli stessi, della qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
– il trasporto deve essere documentato attraverso l’emissione del DDT (documento di trasporto);
– la ODV deve rilasciare alla impresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 15/68, senza obbligo di autentica della firma, con la quale dichiara la corrispondenza della merce ricevuta con quanto dichiarato nel DDT e l’impegno ad utilizzare direttamente le merci ricevute in donazione in conformità alle finalità istituzionali.

Per approfondimenti: Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

DONAZIONI IN NATURA AI SENSI DELL’ART. 14 DL 35/05 CONVERTITO IN L. 80/05 NORMA NOTA COME “PIÙ DAI, MENO VERSI”
DONAZIONI DA IMPRESE DI PRESTAZIONI GRATUITE RESE DAL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE ART. 100, COMMA 2, LETTERA I